Norme per prevenire gli abbordi in mare
Art. 22 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Una nave che in base alle presenti norme deve lasciar libera la rotta ad un'altra nave deve, per quanto possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e deve evitare, se le circostanze del caso lo consentono, di passare di prora a quest'ultima.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
