Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 24 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Fermo restando quanto stabilito dalle presenti norme, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta. Una nave che si avvicina ad un'altra venendo da una direzione di piu' di due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioe' relativamente alla nave che sta raggiungendo in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di questa ultima, deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra; nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento fra le due navi potra' far considerare la nave che raggiunge l'altra come una nave che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti norme o esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta, fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa. Se la nave che ne raggiunge un'altra non puo' stabilire con certezza se si trova a proravia o a poppavia di questa direzione rispetto all'altra nave, essa deve considerarsi come una nave che ne raggiunge un'altra e lasciare a questa libera la rotta.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art24 · fonte del testo