Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 29 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Nulla di quanto e' prescritto dalle presenti norme puo' esonerare la nave, il proprietario, il comandante o il suo equipaggio dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nel portare i fanali o i segnali prescritti, o nel mantenere il dovuto servizio di vedetta, ovvero nell'attenersi alle precauzioni richieste dalla normale esperienza degli uomini di mare o dalle speciali circostanze del caso.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art29 · fonte del testo