Art. 33 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Una nave che naviga con visibilita' limitata con l'aiuto del radar deve, in conformita' alle prescrizioni del primo comma dell'art. 16 procedere con velocita' moderata. I dati ottenuti col radar sono elementi da prendere in considerazione per stabilire la "velocita' moderata". "A tal riguardo si deve tenere presente che piccole navi, piccoli "icebergs" e simili oggetti galleggianti possono non essere rilevati dal radar. L'indicazione ottenuta col radar che una o piu' navi si trovano nelle vicinanze, puo' indicare che "la velocita' moderata" dovrebbe essere inferiore di quella che un navigante senza radar potrebbe stimare "moderata" nelle stesse circostanze. Navigando con visibilita' ridotta e udendo un segnale sonoro da nebbia di proravia al traverso, la distanza e il rilevamento dell'altra nave ottenuti col radar, non costituiscono, conformemente alle disposizioni del secondo comma dell'art. 16, una certezza tale sulla posizione di detta nave da esonerare una nave dal dovere di fermare le proprie macchine e navigare con precauzione. Quando, conformemente alle disposizioni del terzo comma dell'art. 16, e' fatta una manovra per evitare di trovarsi a distanza ravvicinata, e' necessario accertarsi che tale manovra stia producendo l'effetto desiderato. Cambiamenti di rotta e di velocita' entrambi, sono manovre per le quali il navigante si deve regolare a seconda delle circostanze.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
