Norme per prevenire gli abbordi in mare
Art. 34 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Un cambiamento di rotta puo' essere la manovra piu' efficace per evitare di trovarsi a distanza ravvicinata, purche':
- a)vi sia sufficiente spazio per manovrare;
- b)il cambiamento sia fatto in tempo utile;
- c)esso sia notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di rotta deve essere evitata;
- d)non ne risulti un ravvicinamento pericoloso con altre navi. La scelta del cambiamento di rotta deve essere lasciata alla iniziativa del navigante il quale deve regolarsi a seconda delle circostanze. Una accostata a diritta, specie quando due navi si stanno avvicinando apparentemente con rotte opposte o quasi, e' generalmente da preferirsi ad una accostata a sinistra. Un cambiamento di velocita' sia solo o congiuntamente ad un cambiamento della rotta, deve essere notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di velocita' deve essere evitata. Se una situazione di "distanza ravvicinata" e' imminente, la manovra piu' prudente puo' essere quella di eliminare qualsiasi abbrivo della nave.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
