Art. 5 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Una nave a vela in navigazione o una nave o un idrovorante rimorchiato devono portare gli stessi fanali prescritti dall'art. 2, rispettivamente per una nave a propulsione meccanica in navigazione o per un idrovolante in flottaggio, ad eccezione dei fanali a luce bianca indicati in detto articolo che essi non devono mai portare. Essi devono portare, inoltre, i fanali di poppa prescritti dall'art. 10, rimanendo stabilito che le navi rimorchiate, ad eccezione dell'ultima, possono portare in sostituzione del detto fanale di poppa un piccolo fanale a luce bianca, come e' prescritto nel terzo comma dell'art. 3. Oltre ai fanali di cui sopra, una nave a vela puo' portare sulla parte superiore dell'albero di trinchetto due fanali in linea verticale uno al di sopra dell'altro sufficientemente separati in modo da essere chiaramente distinti. Il fanale superiore deve essere rosso e quello inferiore deve essere verde. Tutti e due i fanali devono essere costruiti e sistemati come prescritto nell'art. 2, primo comma, n. 1), e devono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia. Una nave che viene spinta avanti da un rimorchiatore deve portare all'estrema prora un fanale a luce verde a dritta e un fanale a luce rossa a sinistra, i quali devono avere le stesse caratteristiche dei fanali prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5), e devono essere schermati come indicato nell'art. 2. primo comma, n. 6), rimanendo stabilito che se piu' navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, essi devono portare gli stessi fanali come se si trattasse di una sola nave. Dal sorgere al tramonto del sole, una nave rimorchiata, sola lunghezza del rimorchio supera 183 metri (600 piedi), deve portare dove e' piu' visibile un segnale nero a forma biconica di almeno 0,61 metri di diametro (2 piedi).
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
