Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 6 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Quando non e' possibile, a causa del cattivo tempo o per altri fondati motivi, fissare a posto i fanali laterali a luce verde e rossa, questi fanali devono essere tenuti sottomano accesi e pronti per l'uso immediato e, nell'avvicinarsi ad altre navi oppure essendo da esse avvicinati, devono essere mostrati dal lato corrispondente, in tempo utile per prevenire una collisione, in maniera da riuscire visibili quanto piu' possibile e in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, ne' la luce rossa dal lato dritto, ne', se e' possibile, a piu' di due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso del lato rispettivo. Per rendere l'uso di questi fanali portatili piu' sicuro e piu' facile, essi devono essere dipinti esternamente con il color della luce rispettiva e devono essere forniti di schermi adatti.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art6 · fonte del testo