Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 7 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. Leggi il testo vigente →

Le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi), le navi di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi) che navigano a vela o a remi e le imbarcazioni a remi quando in navigazione, non hanno l'obbligo di portare i fanali indicati negli articoli 2, 3 e 5, ma se non li portano devono essere provvisti dai seguenti fanali:

  • a)le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi) salvo quanto prescritto dalle seguenti lettere b) e c), devono portare:
  • 1)sulla parte prodiera, dove possa essere meglio veduto e ad un altezza da bordo non inferiore a metri 2,75 (nove piedi), un fanale a luce bianca, costruito e fissato conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, n. 1), e di intensita' luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno tra miglia;
  • 2)i fanali laterali a luce verde e a luce rossa, costruiti e fissati conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5), di intensita' luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno un miglio, ovvero un fanale a luci combinate che proietti una luce verde ed una luce rossi dalla prora fino a due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso del lato rispettivo. Questo fanale deve essere portato a non meno di metri 0,91 (3 piedi) al di sotto del fanale a luce bianca;
  • b)le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi), quando rimorchiano o spingono un'altra nave, devono portare:
  • 1)oltre ai fanali laterali o al fanale a luci combinate prescritti dalla precedente lettera a) n. 2), due fanali bianchi disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza tra loro non inferiore a metri 1,22 (4 piedi). Ciascuno di questi fanali deve essere della stessa costruzione e caratteristiche del fanale bianco prescritto dalla precedente lettera a), n. 1) e uno di essi deve essere portato nella stessa posizione. Su una nave con un solo albero tali fanali possono essere portati sull'albero;
  • 2)il fanale di poppa, come prescritto dall'art. 10, o, in sostituzione di tale fanale, un piccolo fanale a luce bianca a poppavia del fumaiolo oppure dell'albero poppiero per servire di guida all'elemento rimorchiato, ma tale fanale non deve essere visibile di proravia del traverso;
  • c)le navi a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi), possono portare il fanale bianco ad un'altezza sopra il bordo inferiore a metri 2,75 (9 piedi) ma tale fanale deve essere portato ad un'altezza non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) sopra i fanali laterali o sopra il fanale a luci combinate prescritto dalla precedente lettera a), n. 2);
  • d)le navi di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi) che navigano a vela o a remi, salvo quanto prescritto dalla lettera f) se non portano i fanali laterali devono portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale che proietti una luce verde da un lato ed una luce rossa dall'altro, di intensita' luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno un miglio e sistemato in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, ne' la luce rossa dal lato dritto. Quando non e' possibile fissare tale fanale, esso deve essere tenuto pronto per l'uso immediato e deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione ed in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, ne' la luce rossa dal lato dritto;
  • e)le navi menzionate nel presente articolo quando sono rimorchiate devono portare, secondo i casi, i fanali laterali o il fanale a luci combinate, prescritti dalle lettere a) o d) del presente articolo, e un fanale di poppa come prescritto dall'art. 10, oppure, ad eccezione dell'ultima nave rimorchiata, un piccolo fanale bianco come prescritto alla lettera b), n. 2). Quando esse vengono spinte avanti devono portare, secondo i casi, sulla parte prodiera i fanali laterali o il fanale a luci combinate prescritti dalle lettere a) e d) del presente articolo, rimanendo stabilito Che se piu' navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, esse devono portare i fanali prescritti dal presente articolo, come se si trattasse di una sola nave, ad eccezione che se il gruppo di navi cosi' spinte avanti, ha una lunghezza fuori tutto superiore a metri 19,80 (65 piedi), devono essere applicate le prescrizioni dell'art. 5, terzo comma;
  • f)le piccole imbarcazioni a remi, che navigano a vela o a remi, devono avere pronta sotto mano soltanto una torcia elettrica oppure un fanale acceso a luce bianca, che deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione;
  • g)le navi e le imbarcazioni alle quali si riferisce il presente articolo non hanno l'obbligo di portare i fanali ed i segnali prescritti dagli articoli 4, primo comma, ed 11, quinto comma, e le dimensioni dei loro segnali diurni possono essere inferiori a quelle prescritte dagli articoli 4, terzo comma, ed 11, terzo comma.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art7 · fonte del testo