Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 9 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Tutte le navi da pesca, quando non pescano, devono portare i fanali o i segnali prescritti per le navi simili di uguale lunghezza. Le navi che pescano, quando in navigazione o all'ancora, devono portare soltanto i fanali e i segnali prescritti dal presente articolo, i quali devono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia. Le navi intente alla pesca a strascico, ossia che rastrellano il fondo con una rete dragante od altro apparecchio immerso, devono portare due fanali in linea verticale, uno al di sopra dell'altro, distanziati tra loro non meno di metri 1,22 (4 piedi) e non piu' di metri 3,65 (12 piedi). Il fanale piu' alto deve essere a luce verde e quello al di sotto a luce bianca e ciascuno di essi deve essere visibile per tutto il giro dell'orizzonte. Il piu' basso di tali fanali deve essere portato ad un'altezza, rispetto ai fanali laterali, non inferiore al doppio della distanza che separa tra loro i detti due fanali verticali. Tali navi possono inoltre portare un fanale a luce bianca di costruzione uguale a quella del fanale bianco prescritto dall'art. 2, primo comma, n. 1), ma tale fanale deve essere portato piu' basso dei due fanali a luce verde e luce bianca visibili per tutto il giro dell'orizzonte, e di poppavia ad essi. Le navi quando sono intente a pescare, ad eccezione delle navi intente a pescare a strascico, devono portare i fanali prescritti dal terzo comma del presente articolo, salvo che il piu' alto dei due fanali disposti in linea verticale, deve essere a luce rossa. Tali navi se sono di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi), possono portare tale fanale a luce rossa ad una altezza non inferiore a metri 2,74 (9 piedi) sopra il bordo ed il fanale a luce bianca a non meno di metri 0,91 (3 piedi) al di sotto del fanale a luce rossa. Le navi menzionate dai commi terzo e quinto del presente articolo, quando hanno abbrivo, devono portare, a seconda dei casi, i fanali laterali o il fanale a luci combinate, prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5) o dall'art. 7, lettera a), n. 2) della lettera d) e il fanale di poppa prescritto dall'art. 10. Quando non hanno abbrivo, esse non devono mostrare ne' i fanali laterali ne' il fanale di poppa. Le navi menzionate dal quinto comma del presente articolo che hanno un attrezzo esterno che si estende fuori bordo oltre 153 metri (500 piedi) misurati orizzontalmente, devono portare un fanale addizionale a luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza orizzontale non inferiore a metri 1,83 (5 piedi) e non superiore a metri 6,10 (20 piedi) dai fanali disposti in linea verticale, nella direzione dell'attrezzo esterno a mare. Tale fanale addizionale a luce bianca deve essere sistemato ad una altezza non superiore a quella del fanale a luce bianca prescritto dal terzo comma del presente articolo e non inferiore a quella dei fanali laterali. Oltre ai fanali che sono obbligate a portare in conformita' al presente articolo, le navi impegnate a pescare possono mostrare, se necessario per attirare l'attenzione di una nave che si avvicina, una luce a lampi, o possono dirigere il fascio del loro proiettore nella direzione di un pericolo che minacci la nave che si avvicina, in modo tale da non disturbare altre navi. Esse possono usare anche i fanali da lavoro ma i pescatori devono tener presente che dei fanali da lavoro particolarmente brillanti o insufficientemente schermati possono ridurre la visibilita' e rendere meno chiari i caratteri distintivi dei fanali prescritti dal presente articolo. Durante il giorno le navi che sono intente alla pesca devono segnalare la loro occupazione, alzando, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un segnale nero consistente in due coni ciascuno di essi di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), con i loro vertici uniti assieme uno sopra all'altro. Tali navi, se sono di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi), possono sostituire il predetto segnale nero con un paniere o una cesta. Se il loro attrezzo si estende fuori bordo oltre 153 metri (500 piedi) misurati orizzontalmente, le navi intente a pescare devono mostrare inoltre un segnale nero, di forma a cono, con il vertice rivolto verso l'alto, nella direzione dell'attrezzo che si stende fuori bordo.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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