Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085

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La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Da tale data e' abrogato il testo delle "Norme per prevenire gli abbordi in mare", approvato con legge 16 maggio 1961, n. 450.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~art4 · fonte su Normattiva