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Nulla nelle presenti norme, deve in alcun modo ostacolare l'applicazione di speciali disposizioni emanate dal Governo di qualsiasi Stato, relativamente ad altri fanali di posizione ed a segnali da usarsi a bordo delle navi da guerra, delle navi naviganti in convoglio e degli idrovolanti in acqua, ne' l'uso di segnali di riconoscimento adottati da imprese amatoriali, che siano stati approvati dai rispettivi Governi e debitamente registrati e pubblicati. Quando il Governo interessato ritiene che una nave da guerra o un'altra nave militarizzata o un idrovolante in acqua di speciale costruzione o impiego non possa pienamente ottemperare ad una delle presenti norme per quanto riguarda il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilita' del fanali o dei segnali senza intralciare la funzione militare della nave o dell'idrovolante, tale nave o idrovolante deve attenersi alle altre norme concernenti il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilita' dei fanali o dei segnali che il Governo interessato abbia giudicato atte a consentire un'osservanza quanto piu' stretta possibile delle presenti norme nei riguardi di detta nave o idrovolante.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
