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[1]Limitazione della velocita' con foschia, ecc.
[2]Una nave od un idrovolante in moto sull'acqua, in tempo di nebbia, foschia, nevicate, forti piovaschi o in qualsiasi altra condizione che in modo analogo limiti la visibilita', deve procedere con velocita' moderata, tenendo conto con molta cura delle circostanze e delle condizioni del momento. Una nave a propulsione meccanica che ode, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale da nebbia di una nave la cui posizione non e' accertata, deve, per quanto le circostanze del caso lo consentano, fermare le macchine e quindi navigare con precauzione fino a quando il pericolo di collisione sia passato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
