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Quando due navi, una a propulsione meccanica e l'altra a vela, navigano con rotte tali da implicare pericolo di collisione, la nave a propulsione meccanica deve lasciare libera la rotta alla nave a vela salvo le eccezioni previste dagli articoli 24 e 26. Un idrovolante in acqua deve normalmente tenersi ben libero da tutte le navi ed evitare di intralciare la loro navigazione. Tuttavia quando vi e' pericolo di collisione esso deve attenersi alle presenti norme.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
