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Quando in base alle presenti norme, una delle due navi deve lasciare libera la rotta all'altra, quest'ultima deve mantenere la propria rotta e la propria velocita'. Quando per qualsiasi causa, quest'ultima nave si trova cosi' vicina all'altra che la collisione non puo' essere evitata con la sola manovra della nave che deve cedere il passo, anch'essa deve agire nel modo piu' adatto per evitare la collisione (si vedano gli articoli 27 e 29).

Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-16;450~art21 · fonte del testo