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Nulla di quanto e' prescritto dalle presenti norme puo' esonerare la nave, il proprietario, il comandante o l'equipaggio dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nel portare i fanali o i segnali prescritti, o nel mantenere il dovuto servizio di vedetta, ovvero nell'attenersi alle precauzioni richieste dalla normale esperienza degli uomini di mare o dalle speciali circostanze del caso.

Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-16;450~art29 · fonte del testo