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[1]Riserva relativa ai Regolamenti per la navigazione nei porti e nelle acque interne
[2]Nessuna delle presenti norme deve ostacolare l'osservanza di norme speciali debitamente emanate dalle autorita' locali relativamente alla navigazione nei porti, nei fiumi, nei laghi e nelle acque interne, ivi compresigli specchi d'acqua riservati agli idrovolanti.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
