Art. 22 — Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.
Testo vigente dal 16 maggio 2015
