Art. 25
[1]dell'imposta ai non residenti (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
- a)i redditi fondiari;
- b)i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c)i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a) e b);
- d)i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
- e)i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- f)i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
- 1)delle plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera e), derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
- 2)delle plusvalenze di cui alla lettera f) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
- 3)dei redditi di cui alle lettere g) e h) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
- g)i redditi di cui agli articoli 5, 124 e 125 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. 2. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati. 3. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
- a)le pensioni, gli assegni a esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e g);
- b)i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c), d), g), l), m), n) e o);
- c)i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d)i compensi conseguiti da imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
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