Chiunque viola le norme della presente legge e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 e' ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreche' la violazione non sia ancora stata contestata.

Testo vigente dal 27 aprile 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-15;106~art7 · fonte su Normattiva