Art. 5 — Numero di copie e soggetti depositari
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in facsimile di opere non piu' in commercio. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti:
- a)i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- b)gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- c)i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
- d)gli strumenti di controllo;
- e)i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- f)le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
- g)speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
- h)i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 27 aprile 2004
