Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di eta', i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie gia' mantenuti il servizio fino al 31 dicembre 1948 e quelli che, dopo il 31 dicembre 1948, raggiungono i limiti di eta' e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-27;1520~art3 · fonte del testo