La concessione delle immunita' e privilegi previsti all'articolo 3 deve intendersi limitata ai soli casi in cui risulti verificata, in assenza di particolari accordi internazionali regolanti la materia di cui ai paragrafi 51 e 85 del documento di Stoccolma, la condizione di reciprocita' con i Paesi dai quali gli osservatori o gli ispettori vengono inviati.

Testo vigente dal 23 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-20;346~art4 · fonte su Normattiva