Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonche' in discipline economiche e sociali, conferite dalle facolta' di economia e commercio delle Universita' statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Testo vigente dal 20 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-10-15;757~art2 · fonte su Normattiva