Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica". Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 20 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-15;757~art1 · fonte su Normattiva