Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica". Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 20 ottobre 1982
