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[1]Gli iscritti alla leva aeronautica sono cancellati dalle liste della leva di terra ed eventualmente da quelle della leva di mare, all'atto dell'apertura della leva aeronautica, o di terra, o di mare, a seconda che si apra prima l'una o l'altra leva. Essi, qualora siano fisicamente idonei al servizio alle armi sono arruolati nella Regia aeronautica in uno dei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi.

[2]Il possesso della capacita' fisica per assolvere i particolari compiti aeronautici viene accertato dagli istituti medico-legali o da altri organi o commissioni militari della Regia aeronautica o designati dalla stessa.

[3]Il possesso delle attitudini professionali per i piloti e per gli specialisti viene accertato, durante la prestazione del servizio, presso le scuola o enti della Regia aeronautica e secondo le modalita' stabilite dal Ministero.

[4]Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facolta' di transitare da un ruolo ad un altro in base alle singole attitudini, gli incorporati di leva nella Regia aeronautica.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art15 · fonte del testo