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[1]I Centri di reclutamento e mobilitazione, ricevuti gli ordini dal Ministero dell'aeronautica fanno pubblicare in tutti i Comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto della chiamata alla leva e l'elenco degli iscritti che vi debbono concorrere indicandovi anche il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno, dal Consiglio di leva e dalle Commissioni mobili, le operazioni per l'esame degli iscritti.

[2]Nell'elenco degli iscritti si deve fare netta distinzione fra naviganti, specialisti e avieri di governo.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art32 · fonte del testo