Art. 33 — Sessioni di leva
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[1]La leva aeronautica si svolge in due periodi di tempo.
[2]Nel primo periodo, la cui durata e' stabilita dal Ministero dell'aeronautica, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i Consigli di leva o le Commissioni mobili procedono all'esame personale degli iscritti ed alle operazioni di cui al successivo art. 36.
[3]Nel secondo periodo (sessione complementare), che dura fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed alle operazioni, di cui al successivo art. 36, nei confronti degli iscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria.
[4]Con il termine della sessione complementare, le operazioni di leva vengono chiuse definitivamente.
[5]Il Ministero dell'aeronautica, puo', a richiesta del presidente del Consiglio di leva, prolungare la sessione ordinaria allorche' le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
