Art. 34 — Presentazione degli iscritti
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[1]Gli iscritti che si trovano nel territorio di giurisdizione del centro hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile nei giorni, nel luogo e nell'ora indicati dal manifesto.
[2]Gli iscritti che si trovano nel Regno, ma fuori della giurisdizione del Centro, possono presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile piu' vicina alla loro dimora nel periodo di tempo in cui funzionano i due organi suddetti.
[3]Gli iscritti impediti a presentarsi per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno obbligo di darne subito notizia al Centro di reclutamento e mobilitazione di propria pertinenza.
[4]I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
