Art. 43 — Riforme
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[1]Gli iscritti inabili permanentemente al servizio militare per le infermita' e le imperfezioni previste negli elenchi di cui al precedente articolo 42 vengono riformati.
[2]Il Consiglio di leva puo' riformare, senza esame personale, i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle infermita' evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
