Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 45 — Osservazione degli iscritti
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Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia e' in facolta' del Consiglio di leva e della Commissione mobile di mandare l'iscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 42.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
