Art. 49 — Ferma di leva e durata - Computo del servizio volontario
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[1]La ferma di leva e' quella parte dell'obbligo di servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata di autorita'.
[2]La ferma di leva nella Regia, aeronautica e' di 18 mesi.
[3]L'espletamento delle ferme volontarie e' considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.
[4]I volontari prosciolti dalla ferma, prima della chiamata alla leva aeronautica della classe di leva cui essi appartengono, sono dimessi dalle armi e restano soggetti agli obblighi della leva con la loro classe di nascita. I prosciolti posteriormente rimangono, invece, alle armi per compiere la ferma di leva.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
