Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 49 — Ferma di leva e durata - Computo del servizio volontario

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[1]La ferma di leva e' quella parte dell'obbligo di servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata di autorita'.

[2]La ferma di leva nella Regia, aeronautica e' di 18 mesi.

[3]L'espletamento delle ferme volontarie e' considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.

[4]I volontari prosciolti dalla ferma, prima della chiamata alla leva aeronautica della classe di leva cui essi appartengono, sono dimessi dalle armi e restano soggetti agli obblighi della leva con la loro classe di nascita. I prosciolti posteriormente rimangono, invece, alle armi per compiere la ferma di leva.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art49 · fonte del testo