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Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle operazioni compiute dallo Stato italiano, dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano dei cambi e da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi per ragioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria e alla gestione del debito pubblico o delle riserve ufficiali.

Testo in vigore dal 20 maggio 1991 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;157~art4 · fonte su Normattiva