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La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari nonche' le modalita' di registrazione, mediante procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attivita' di intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente. Con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le modalita', i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le societa' quotate e le loro controllanti, controllate o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ancorche' non quotate, che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalita' e i termini con cui i soggetti che svolgono attivita' di intermediazione debbono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto. Il regolamento stabilisce altresi' che:

  • a)ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione delle notizie di cui ai commi 1 e 2 possa derivare grave danno alla societa', ne danno immediata comunicazione alla CONSOB la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;
  • b)la societa' o l'ente non puo' procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successive notizie di cui ai commi 1 e 2, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla CONSOB.

Testo in vigore dal 20 maggio 1991 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;157~art6 · fonte su Normattiva