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I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 6 sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravita' della violazione e dell'eventuale recidiva:

  • a)richiamo da parte della CONSOB;
  • b)sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni comminata con decreto del Ministro del tesoro su proposta della CONSOB. Delle sanzioni viene data pubblicita', a spese del soggetto nei cui confronti sono state applicate, con le modalita' stabilite dalla CONSOB.

Testo in vigore dal 20 maggio 1991 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;157~art7 · fonte su Normattiva