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La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme di cui agli articoli 2 e 5 utilizzando, nei confronti di tutti i soggetti di cui agli stessi articoli 2 e 5, i poteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB puo' avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e puo' richiedere agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 5, nonche' agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie. La denuncia di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale deve essere proposta esclusivamente al presidente della CONSOB. Agli amministratori ed ai liquidatori, ai sindaci ed ai revisori, ai direttori generali ed ai dirigenti delle societa' o enti, nonche' agli altri soggetti obbligati ai sensi del comma 1, che non ottemperano nei termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, ovvero ne ostacolano o ritardano l'esercizio delle funzioni, si applica, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. Il presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero competente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di verifica di cui al comma 1, quando siano emersi elementi in ordine ad ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5. Per le violazioni penali delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, e' competente il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui territorio e' stato commesso il reato. Se la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 5 e' acquisita diversamente, l'autorita' giudiziaria procedente e' tenuta ad informare tempestivamente il presidente della CONSOB. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 5, la CONSOB esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa dal reato, nonche' le facolta' riconosciute negli articoli 505 e 511 del medesimo codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Testo in vigore dal 20 maggio 1991 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;157~art8 · fonte su Normattiva