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In deroga alle previsioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 281 del 1985, la CONSOB collabora e scambia informazioni nell'ambito delle proprie competenze con le autorita' competenti degli altri Stati membri delle Comunita' europee. Inoltre, se previsto da accordi basati sulla reciprocita', la CONSOB puo' collaborare a scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati non appartenenti alle Comunita' europee. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal segreto d'ufficio, nei limiti dell'undicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 281 del 1985.
Testo in vigore dal 20 maggio 1991 al 1 luglio 1998
