Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Art. 14 — Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva

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Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto". Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni. 2 E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 mliliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)". Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' riconoscere carattere di priorita' ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 28 marzo 1995, n. 202

2

Il Decreto 28 marzo 1995, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il contributo ai sensi del comma 7 del presente articolo e' elevato di un ulteriore 10% se l'impresa, nell'ambito del processo di riconversione, non fa ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Testo in vigore dal 13 giugno 1995 al 26 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-03-27;257~art14 · fonte su Normattiva