Art. 12 — Commissioni di lavoro
Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Testo vigente dal 27 ottobre 2003
