Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art12 · fonte su Normattiva