Nei Paesi in cui non e' possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorita' consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformita' alla normativa relativa ai Comitati eletti. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art23 · fonte su Normattiva