Art. 22 — Proclamazione degli eletti
Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15, comma 2.
Testo vigente dal 27 ottobre 2003
