Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15, comma 2.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art22 · fonte su Normattiva