Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero
Art. 9 — Validità delle deliberazioni
Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica.
Testo vigente dal 27 ottobre 2003
