Art. 35 — Donazioni
Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accettare donazioni di aree destinate alla costruzione di uffici postali e di telecomunicazioni con l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione. I relativi atti possono essere ricevuti dagli ufficiali roganti delle aziende interessate.
Testo vigente dal 8 aprile 1968
