Art. 40 — Gestione case economiche
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Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e' aggiunta la seguente lettera: "i) alla gestione di case economiche di proprieta' delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con rimborso integrale da parte delle previste Aziende delle spese sostenute per tale gestione, secondo le modalita' e le condizioni da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici".
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 8 marzo 1974
