[1]Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall'art. 663 del Codice penale.
[2]Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicita' indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 maggio 1933 - Anno XI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Ciano - Jung
[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo vigente dal 17 giugno 1933
