[1]Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall'art. 663 del Codice penale.

[2]Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicita' indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 22 maggio 1933 - Anno XI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Ciano - Jung

[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo vigente dal 17 giugno 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-05-22;608~art5 · fonte del testo