Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni, anche per le pubblicita' che gia' esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'art. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 17 giugno 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-05-22;608~art4 · fonte del testo