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Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

  • a)un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, designati dal Ministero del tesoro;
  • b)due revisori effettivi ed uno supplente, scelti tra i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e puo' assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art10 · fonte del testo