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Il direttore generale e' nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti con decreto del Ministro stesso. Il trattamento economico del direttore generale e' stabilito dal consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art12 · fonte su Normattiva