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I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore del CNEN, in cui l'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale, scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza della invenzione.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art15 · fonte su Normattiva