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In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente puo' essere sciolto. In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art16 · fonte su Normattiva