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I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali del CNEN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono proposti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991
